Gli alunni delle Scuole di ogni ordine e grado sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi, pertanto, fruiscono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni, che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.
Tuttavia, a differenza degli insegnanti, per essi l’assicurazione INAIL opera per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l’obbligo di legge.
Le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera sono diventate obbligatorie per gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado. Questi momenti formativi, attuati con l’ausilio di macchine elettriche (videoterminali, computer, registratori, strumenti di laboratorio, ecc.), rientrano nelle esercitazioni pratiche, intese come applicazione sistematica costante e cioè non occasionale diretta all’apprendimento.
Ne consegue che gli alunni sono assicurati:
- per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche;
- per gli infortuni che accadano nel corso delle esercitazioni di educazione fisica o scienze motorie e sportive;
- per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze di lavoro e delle esercitazioni pratiche che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l’ausilio di macchine elettriche.
N.B. Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL.
Nei casi diversi da quelli sopra descritti non c’è la copertura assicurativa. Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. Restano, anche, senza copertura assicurativa le attività di pre-scuola e post-scuola, i corsi di recupero, qualsiasi progetto extrascolastico, tutte le attività effettuate al di fuori dell’edificio scolastico come la partecipazione a particolari eventi.
Si precisa, inoltre, che l’art. 10 della c.m. 291/92 obbliga tutti i partecipanti a visite guidate e viaggi di istruzione a essere garantiti da una polizza assicurativa contro gli infortuni e per i casi di responsabilità civile per danni a terzi.
Ecco perché le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private: per garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge. Con questa assicurazione integrativa vengono tutelate eventuali responsabilità e/o infortuni anche in considerazione del comportamento, talvolta impulsivo, degli alunni in tutte le attività scolastiche che essi svolgono all’interno e all’esterno della scuola, comprese le visite guidate, i viaggi d’istruzione e tutto quanto si attua anche in tempi pomeridiani e di interscuola.
La scuola valuta le migliori condizioni offerte dalle varie compagnie assicurative e delibera per l’offerta economicamente più conveniente ma non può, autonomamente (non avendone i mezzi finanziari), farsi carico del relativo onere. La polizza assicurativa, dunque, è a carico dei genitori degli alunni e del personale scolastico, i quali versano alla scuola la quota procapite che viene versata all'agenzia che gestisce il servizio assicurativo.
Questa assicurazione integrativa non è obbligatoria. Ovviamente, qualora accada un incidente non coperto dalla tutela dell'INAIL, l’alunno che non avesse stipulato l’assicurazione integrativa non potrà beneficiare di alcun rimborso.
E' sulla base di queste considerazioni che si ritiene importante il versamento del premio assicurativo, deliberato dal Consiglio di Istituto, per la tutela del minore durante l’attività scolastica nel suo insieme.